| Segreteria Onorevole Teodoro Buontempo Marco Lombardi
 XIV LEGISLATURACAMERA DEI DEPUTATI
 N. 6108 PROPOSTA DI LEGGE       d'iniziativa del deputato BUONTEMPOProprietà popolare della moneta e conto di cittadinanza
 Presentata il 3 ottobre 2005
 Onorevoli Colleghi! - Nel momento in cui si presenta questa  proposta di legge la Banca d'Italia è al centro di forti critiche focalizzate  sulla sua figura più importante e autorevole, ovvero il suo Governatore.  Tuttavia questa situazione contingente giunge alla fine di un lungo periodo in cui  la 
        Banca d'Italia, i suoi responsabili e la stessa natura e  proprietà dell'ente sono stati sottoposti a forti e argomentate contestazioni;  nessuno è riuscito a fugare le ombre che sono state gettate sulla proprietà  della principale istituzione finanziaria del Paese, sulla regolarità delle funzioni  di controllo sul sistema bancario e sui meccanismi che regolano le relazioni  finanziarie tra lo Stato, la Banca d'Italia stessa, le istituzioni finanziarie  private e il pubblico.
 In particolare  i meccanismi che regolano l'emissione della moneta sono stati oggetto di studi  approfonditi, tra cui si segnalano quelli del professor Giacinto Auriti. Tali  studi hanno dato avvio a un movimento che con fondate argomentazioni denuncia  l'esistenza di un iniquo appropriamento dei frutti del «signoraggio» e, in  definitiva, l'arricchimento di privati nei meccanismi più profondi della  finanza pubblica. Si ricorda che il «signoraggio» consisteva in quello che lo  Stato ricavava dando alle monete messe in circolazione un valore d'acquisto  superiore al valore del metallo in esse contenuto. Attualmente, poiché le  principali monete non contengono metalli preziosi, né sono convertibili in  essi, ma sono realizzate con carta e inchiostro, il «signoraggio» è  rappresentato dalla differenza tra il valore facciale delle cartamoneta e il  costo di carta e inchiostro per stampare i biglietti.
 
 Per modificare tale situazione si propone  con questa proposta di legge di introdurre, nei meccanismi relativi  all'emissione di moneta e anche agli altri rapporti tra Banca d'Italia e  sistema finanziario, un sistema di conti di cittadinanza gestiti senza profitto  dalla Banca d'Italia, e in cui vanno a versarsi i frutti del signoraggio. Senza  interrompere i flussi di credito e di debito che si svolgono tra Stato e Banca  d'Italia nelle operazioni di produzione della moneta, l'introduzione dei conti  di cittadinanza permette di disinnescare la diatriba sul signoraggio,  mettendolo nelle mani dei cittadini; inoltre l'esistenza dei conti di  cittadinanza potrà permettere la creazione di altri strumenti, come il reddito  di cittadinanza.
 
 La gestione dei  conti di cittadinanza grazie alle moderne tecnologie, e alla prescrizione che  siano dei conti su cui non si effettuino operazioni quotidiane, è facilmente  possibile, anche se riguardante diversi milioni di conti.
 
 Nella proposta  di legge si prescrive che il conto di cittadinanza sia attivato per il  cittadino fin dalla nascita (o dall'acquisto della cittadinanza) ma che il  conto non possa venire utilizzato dalla persona fino alla maggiore età, questo  per dare garanzia al cittadino minorenne contro comportamenti scorretti e per  garantire all'insieme dei conti di cittadinanza una base immobile che dia  stabilità al sistema. Al contempo la prescrizione che, raggiunta una certa  consistenza del valore del conto di cittadinanza, il valore del deposito sia  accreditato al cittadino adulto restituisce continuamente al popolo i frutti  del signoraggio e dell'esercizio della Banca d'Italia, rifornendo al contempo  il sistema bancario di capitali da gestire per conto del cittadino stesso. Con questo  meccanismo la Banca d'Italia e il sistema bancario privato svolgeranno la funzione  pubblica della creazione di ricchezza legata all'emissione di denaro a favore  degli italiani piuttosto che degli azionisti delle banche, a favore di tutti i  cittadini e non soltanto di chi ha i fondi da investire in titoli di Stato.
 PROPOSTA DI LEGGE         Art. 1.(Princìpi).
        1. La moneta  appartiene al popolo, che la usa per perseguire gli scopi garantiti della  Costituzione. Art. 2.(Conto personale di cittadinanza).
       1. Tutti i  valori emessi dalla Banca d'Italia appartengono al popolo italiano.2. Presso la  Banca d'Italia è attivato un conto personale per ogni cittadino italiano,  denominato «conto di cittadinanza».
 3. L'accensione  del conto di cittadinanza avviene automaticamente entro due anni dalla data di  entrata in vigore della presente legge, per tutti i cittadini italiani, ovvero  entro tre mesi dalla nascita del cittadino, dall'acquisto della cittadinanza  italiana, dalla naturalizzazione o comunque dal momento in cui il cittadino può  legittimamente essere definito tale.
 4. Il conto di  cittadinanza non permette operazioni se non quelle previste dalla presente  legge.
 5. Per il  proprio conto di cittadinanza il singolo cittadino maggiorenne, o il tutore  legale del cittadino maggiorenne incapace, può indicare un singolo conto  personale del cittadino stesso presso un'istituzione bancaria.
 Art. 3.(Operazioni sul conto di cittadinanza).
       1. Il valore  totale delle emissioni di banconote e di altri valori da parte della Banca  d'Italia viene accreditato in frazioni uguali su tutti i conti di cittadinanza  esistenti al momento dell'emissione.2. I costi di  stampa e di emissione delle banconote e dei valori vengono rimborsati alla  Banca d'Itala dallo Stato grazie ad un fondo apposito istituito presso il  Ministero dell'economia e delle finanze alimentato dalla fiscalità generale.
 3. Le  operazioni della Banca d'Italia verso il sistema bancario e lo Stato avvengono  attraverso i conti di cittadinanza, che vengono gestiti dalla Banca d'Italia  senza costi e senza guadagni per la stessa.
 4. Al  raggiungimento di un valore stabilito dal regolamento di cui all'articolo 4, il  valore del credito accumulato sul conto di cittadinanza viene accreditato  automaticamente e senza costi per il cittadino sul conto personale di cui  all'articolo 2, comma 5.
 Art. 4.(Disposizioni di attuazione).
       1. Entro un  anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro  dell'economia e delle finanze adotta, con proprio decreto, il regolamento di  attuazione delle disposizioni della presente legge.2. Entro tre  anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Banca d'Italia  accredita il valore di tutti i crediti in suo possesso in frazioni uguali sui  conti di cittadinanza esistenti al momento.
 3. Dalla data di entrata in vigore della  presente legge le operazioni della Banca d'Italia devono essere effettuate in  osservanza della prescrizione della non riduzione del valore dei crediti e del patrimonio  in possesso della Banca stessa.
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