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Condanna di Auriti e distruzione dei SIMEC[1]
(a cura di Sandro Pascucci: www.signoraggio.com www.primit.it)

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5.12 Auriti condannato al Tribunale di Chieti. Il ricorso in appello.

L'inchiesta giudiziaria sul SIMEC ha portato alla condanna di Auriti nel processo di 1mo grado a 4 mesi e 15 giorni di reclusione e a 1.500 euro di multa oltre al pagamento delle spese processuali. La sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Chieti e porta la data del 21 gennaio 2005. Al professore sono state concesse le circostanze attenuanti generiche. I fatti sono stati ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione. Con la sentenza è stata inoltre ordinata la confisca e la distruzione dei SIMEC sequestrati ed è stata concessa la sospensione condizionale della pena. Contro questo esito, l'avvocato Pimpini, aveva presentato ricorso alla Corte di Appello dell'Aquila. Per il difensore di Auriti la sentenza "è all'evidenza erronea ed ingiusta per quanto attiene la motivazione in punto di fatto e diritto, nonché lacunosa in punto di prova per l'omessa ammissione, da parte del giudice, dei mezzi di prova ritualmente invocati in prime cure". Tra le ragioni sostenute da Pimpini, ci sono la mancata celebrazione dell'udienza preliminare, la nullità del decreto di citazione a giudizio, l'insussistenza dei fatti e la carenza dell'elemento psicologico.

Nelle conclusioni del ricorso Pimpini ha chiesto alla Corte, preliminarmente, "atteso che si è erroneamente proceduto con citazione diretta a giudizio, di annullare, ovvero dichiarare nulla la sentenza impugnata e disporre la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per l'eventuale prestazione della richiesta di rinvio a giudizio".

Nel caso di rigetto dell'istanza: "nel merito, in via principale, di mandare assolto Auriti dai reati ascrittigli perché i fatti non sussistono, ovvero, perché non sono previsti dalla Legge come reato, ovvero perché non costituiscono reato; in via subordinata, di mandare assolto Auriti dai reati ascrittigli perché manca, è insufficiente o contraddittoria la prova in ordine alla sussistenza dei fatti e/o alla affermazione che essi costituiscano reato; in via istruttoria, di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale atteso che occorre necessariamente accertare la sussistenza, relativamente alla sfera cognitiva e volitiva, in capo ad Auriti, di tutti i presupposti ed elementi costitutivi dei reati ascrittigli e, per l'effetto: ammettere ed escutere i testimoni ritualmente indicati (e non ammessi in prime cure) nella lista di cui all'art. 468 c.p. e sulle circostanze ivi espresse; ammettere le produzioni documentali (non ammesse in prime cure) come indicate nella prima lista già tempestivamente riversata in atti".

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[1] [tratto da "Ma l'euro di chi è?", di Rossano Orlando, pag.96]

06/11/2008 : signet@work : sandro pascucci : www.signoraggio.com v.0.5
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