ART. 3
Il capitale della Banca d’Italia è di 156.000 euro rappresentato
da quote di partecipazione di 0,52 euro ciascuna (4).
Le dette quote sono nominative e non possono essere possedute
se non da:
a) Casse di risparmio;
b) Istituti di credito di diritto pubblico e Banche di interesse nazionale;
c) Società per azioni esercenti attività bancaria risultanti dalle operazioni
di cui all’ art. 1 del decreto legislativo 20.11.1990, n. 356;
d) Istituti di previdenza;
e) Istituti di assicurazione.
Le quote di partecipazione possono essere cedute, previo consenso
del Consiglio superiore, solamente da uno ad altro ente compreso nelle
categorie indicate nel comma precedente.
In ogni caso dovrà essere
assicurata la permanenza della partecipazione maggioritaria al capitale della Banca da parte di enti pubblici o di società la cui maggioranza
delle azioni con diritto di voto sia posseduta da enti pubblici.
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ART. 3
Il capitale della Banca d’Italia è di 156.000 euro ed è suddiviso in
quote di partecipazione nominative di 0,52 euro ciascuna, la cui titolarità è disciplinata dalla legge.
Il trasferimento delle quote avviene, su proposta del Direttorio, solo
previo consenso del Consiglio superiore, nel rispetto dell’autonomia
e dell’indipendenza dell’Istituto e della equilibrata distribuzione delle quote. |