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Il Grasso Bankiere e l'orticello Bankitalia S.p.A.
(di Sandro Pascucci - www.signoraggio.com)

C'era una volta un uomo avido e cattivo: Il Grasso Bankiere©.

Questo lurido individuo aveva rubato la terra del popolo e la trattava a suo uso e consumo, disponendone come più gli pareva comodo. Zappettava il suo ormai privato orticello, nomato BANCA d'ITALIA, senza che nessuno del popolino affamato e miserabile potesse mangiare di quei frutti che pur gli venivano addebitati.

Tutto il popolino era chiuso fuori dai confini dell'orticello ma alcuni rappresentanti erano presenti all'interno della recinzione, nell'orticello stesso ma erano un gruppetto esiguo ed erano tutti belli grassottelli pure loro perché Il Grasso Bankiere gli gettava gli avanzi ancor succosi, per tenerli buoni e tranquilli.

Il Grasso Bankiere, però, nel vedere questa meschina presenza sul SUO territorio, vuoi per il nome stesso (si nomava infatti in modo ardito "COMMISSIONE PERMANENTE" e, si sa, a IGB© girano le palle quando sente un "PERMANENTE" che non sia riferito al suo POTERE] vuoi per la manifesta inutilità (eran li da 100 anni e mai una voce che denunciasse lo zappettare illegale e immorale del grassone!) decise, lo zappettatore obeso, di cacciarli a calci nel culo!

Chiamò i suoi camerieri e fece loro un discorso assai lungo, meticoloso e articolato, infatti disse:
«Ueèh! Fuori dai coglioni quei 4 peones, SUBITO!!»

E subito fu!

Legge 28 dicembre 2005, n. 262

" Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari "

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2005 - Supplemento ordinario n. 208

..omissis..

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 41.

(Soppressione della Commissione permanente per la vigilanza sull’istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca)

1. La Commissione permanente per la vigilanza sull’istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, di cui all’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, è soppressa.

2. Sono abrogati gli articoli 110 e 112 del testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni. All’articolo 47, secondo periodo, del medesimo testo unico, sono soppresse le parole: «, col parere della Commissione permanente di vigilanza sugli istituti di emissione,».


18/12/2006 : signet@work : sandro pascucci : www.signoraggio.com v.0.5
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